Legge di Bilancio 2019: Agevolazioni per le imprese
Tra le principali novità in materia di agevolazioni, si rilevano la proroga con rimodulazione delle aliquote agevolative, dell’iperammortamento e del bonus formazione 4.0.
Previsto inoltre il rafforzamento, per il solo 2019, degli incentivi fiscali concessi agli investitori in start-up innovative.
Ritoccata anche la disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Confermati inoltre i bonus edilizi: per tutto il 2019 sarà possibile continuare ad usufruire dell’ecobonus per gli interventi sulle singole unità immobiliari, della detrazione IRPEF al 50% per le ristrutturazioni edilizie, del bonus mobili e del bonus verde.
Tra le misure contenute nella legge di Bilancio 2019 figura un nuovo incentivo a favore delle imprese di minori dimensioni che intendono investire in innovazione e tecnologie digitali.
Introdotti anche diversi crediti di imposta, tra cui uno a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati.
In sintesi, le principali misure agevolative contenute nel testo.
Iperammortamento
La legge di Bilancio 2019 conferma l’iperammortamento per tutto il 2019, modulando però il beneficio a seconda dell’importo degli investimenti effettuati, al fine di favorire le piccole e medie imprese.
Per effetto della proroga, l’agevolazione è applicabile anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, destinati a strutture produttive situate in Italia effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Con riferimento alla misura dell’agevolazione, secondo la nuova disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2019, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019, l’iperammortamento è pari a:
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Nessuna maggiorazione, invece, compete per gli investimenti eccedenti i 20 milioni di euro.
Oltre alla proroga dell’iperammortamento, la legge di Bilancio prevede l’estensione dell’ambito temporale di applicazione anche del superammortamento per i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell’Allegato B della legge di Bilancio 2017, integrato dalla legge di Bilancio 2018.
In particolare, tale maggiorazione spetta, nella misura del 40%, alle imprese che usufruiscono dell’iperammortamento con riferimento gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Con una norma di carattere interpretativo, viene precisato che sono ammissibili al superammortamento anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, ai beni immateriali di cui all’Allegato B della legge di Bilancio 2017, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
Bonus formazione 4.0
Un anno in più anche per il bonus formazione 4.0, ossia il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all’art. 1, commi da 46 a 55, della legge di Bilancio 2018.
Con la legge di Bilancio 2019, infatti, si estende l’applicazione dell’incentivo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi, nell’anno 2019 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
Rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2018, viene introdotta una differenziazione dell’agevolazione in funzione della dimensione dell’impresa.
Pertanto, nella nuova versione del beneficio, nel 2019, il credito di imposta compete nella misura del:
- 50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili, per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili, per le grandi imprese.
Cambia anche l’importo massimo che ciascuna impresa può beneficiare. In particolare, nel 2019, il bonus spetta nel limite massimo annuale di:
- 300.000 euro nel caso di piccole e medie imprese;
- 200.000 euro nel caso di grandi imprese come individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014.
Ai fini dell’attuazione del beneficio nel 2019, per espressa previsione normativa, sono applicabili le vigenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018.
Modifiche alla disciplina del credito imposta R&S
Vengono apportate significative modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013 (come sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge di Stabilità 2015), che resterà in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Tra le principali, si segnalano le seguenti:
- la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili, che ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50%. In particolare, la percentuale del 50% è applicabile, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti. Per tutte le altre spese, la percentuale scende al 25%;
- viene disposta la differenziazione nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.);
- viene ritoccata anche la categoria delle spese relative alla ricerca commissionata che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative e quella affidata ad altri soggetti;
- l’inclusione tra le spese agevolabili dei costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Tali spese possono essere escluse dal calcolo del credito di imposta nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile;
- la previsione di una nuova modalità di calcolo. In particolare, a partire dal 2019, il credito di imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l’aliquota del 25%;
- la riduzione dal 20 a 10 milioni di euro dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta.Tali modifiche, di ordine sostanziale, entrano in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
Vengono, inoltre, riscritte, con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le disposizioni relative agli adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta.
Bonus edilizi
È confermato tutto il pacchetto dei bonus edilizi.
Resta quindi in vigore fino al 31 dicembre 2019 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR), nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Guadagna di un anno anche il bonus mobili, la detrazione IRPEF al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Nel 2019, lo sconto spetta per i lavori iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Resta valido per tutto il 2019 anche il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% istituita dalla legge di Bilancio 2018 per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.
A seguito della proroga disposta dalla legge di Bilancio 2019, quindi, lo sconto può essere fruito anche per le spese sostenute nel 2019 per:
- la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Ecobonus
Proroga al 31 dicembre 2019 anche per l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (come previsto dalla legge di Bilancio 2017, per gli interventi alle parti comuni degli edifici condominiali o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, invece, le agevolazioni resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021).
Anche nel 2019 , lo sconto è pari al 50% per le spese relative agli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Per le caldaie a condensazione si potrà usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02).
È confermata invece l’aliquota della detrazione al 65% per le spese sostenute per:
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%);
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
- Voucher innovation manager.
Per le PMI, singole o in rete, viene introdotta una nuova misura agevolativa finalizzata a spingere gli investimenti in innovazione e tecnologie digitali.
In particolare, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese (come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione), è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE, il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 30% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro.
In caso di adesione a un contratto di rete, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro.
I contributi sono erogati in conformità al regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis e vengono concessi subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari e le società o manager in possesso di adeguati requisiti di qualificazione ed iscritti in un apposito elenco che sarà istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi dovranno essere fissati con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro i primi di aprile 2019 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019) e che deve definire anche l’eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti di impresa.
Sabatini ter
Viene previsto il rifinanziamento della Sabatini ter, la misura a favore delle micro, piccole e medie imprese che prevede l’erogazione di contributi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a copertura di parte degli interessi su finanziamenti, sia bancari che in leasing, finalizzati ad investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0.
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 480 milioni di euro, di cui una quota del 30% è riservata agli investimenti in tecnologie digitali (che beneficiano del contributo maggiorato del 3,575%). I fondi che, alla data del 30 settembre di ciascun anno, non risulteranno utilizzati per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura.
Nuove risorse anche per i contratti di sviluppo. Lo stanziamento previsto è pari 1,1 milioni di euro per l’anno 2019, 41 milioni di euro per l’anno 2020 ed a 70,4 milioni di euro per l’anno 2021.
Per il finanziamento degli interventi destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi complessa e per le altre tipologie di aree di crisi, è inoltre incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.
Viene inoltre disposto lo stanziamento di ulteriori 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy (alla cui attuazione provvede l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e l’attrazione degli investimenti in Italia.
Start up innovative
Potenziati, per il solo anno 2019, gli incentivi fiscali per i soggetti che investono in start up innovative.
In particolare, viene disposto che, per l’anno 2019, le aliquote sia della detrazione IRPEF sia della deduzione IRES di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del D.L. n. 179/2012 sono incrementate dal 30 al 40%. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.
L’efficacia di tali novità è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea.
Credito di imposta per l’acquisto di prodotti riciclati
Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese viene riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) per gli acquisti di:
- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
- Il credito d’imposta viene concesso fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
Il bonus:
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti agevolabili. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
È demandato ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2019), il compito di definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui previsti.
Credito di imposta per le erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici
È previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
Il beneficio, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, spetta anche qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.
Il credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate, è riconosciuto:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il bonus è utilizzabile solo in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Inoltre, non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 700.000 euro, di cui alla Legge n. 388/2000, e quello annuale di 250.000 euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007.
Le modalità attuative saranno definite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (1° gennaio 2019).
Bonus pubblicità
Viene specificato che il bonus pubblicità – il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017 e disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90 – viene concesso ai sensi e nei limiti del regime “de minimis” di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/ 2013 e n. 717/2014.