Pace fiscale 2019- La Linea guida
Di seguito tutti i dettagli ammessi, esclusi e quali sono le scadenze per fare domanda e per pagare le rate.
Per capire esattamente chi sarà ammesso o meno alla pace fiscale, dobbiamo attendere l’approvazione del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 e poi l’emanazione del relativo provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che andrà a spiegare nel dettaglio cos’è e come funziona la pace fiscale per liti fiscali e per le cartelle esattoriali, i requisiti e soprattutto le limitazioni e le condizioni per accedere e mantenere il beneficio.
Rottamazione ter 2019: ammessi anche i decaduti da precedenti definizioni agevolate
La pace fiscale abbraccerà anche i contribuenti che avevano già aderito a precedenti rottamazioni ma che ne erano decaduti a causa del mancato pagamento delle rate.
Potranno rientrare nella nuova rottamazione:
- i contribuenti che non hanno pagato le rate della rottamazione in corso. In tal caso sarà necessario eseguire i versamenti delle rate scadute a luglio, settembre ed ottobre entro il 7 dicembre 2018;
- i contribuenti con cartelle ammesse alla prima rottamazione (DL 193/2016) che non hanno concluso il pagamento delle rate;
- i contribuenti che, dopo aver aderito alla rottamazione prevista dal DL 148/2017 non hanno provveduto al pagamento di tutte le rate scadute entro il 31 dicembre 2016 di vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016.
Potranno fare domanda di rottamazione anche i contribuenti con debiti risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione rientranti nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori (legge 27 gennaio 2012, n. 3).
Rottamazione anche per le multe stradali, ma in questo caso ad esser condonati saranno gli interessi previsti dalla legge.
La nuova rottamazione delle cartelle prevista dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 sarà molto simile alle precedenti definizioni agevolate e consentirà ai contribuenti di pagare l’importo del debito al netto delle sanzioni e degli interessi dovuti.
Non si tratta della pace fiscale così come originariamente prevista dal Contratto di Governo, che prevedeva il pagamento ridotto delle imposte dovute, calcolate in percentuale (dal 6% al 25%) in base alla propria situazione reddituale.
Chi aderirà alla rottamazione dovrà pagare la somma capitale e gli interessi iscritti a ruolo (nonché l’aggio, i diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale.
Le cartelle ammesse alla rottamazione ter, parte del più ampio progetto di pace fiscale ancora in corso di definizione, saranno quelle affidate ad Equitalia e all’Agenzia Entrate Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. È questo il perimetro dei soggetti che potranno fare domanda di adesione entro le scadenze che dovranno esser confermate non appena sarà reso noto il testo definitivo del decreto fiscale 2019.
Chi presenterà domanda di adesione alla rottamazione ter delle cartelle potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione ovvero in dieci rate spalmate su cinque anni.
Saranno quindi due le scadenze da ricordare nel corso dell’anno, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.
Rottamazione-ter, domanda entro il 30 aprile 2019
Per quanto riguarda la fase di presentazione delle istanze, attualmente l’avvio della rottamazione è fissato al 30 aprile 2019, termine ultimo entro cui fare domanda utilizzando i moduli che dovranno esser pubblicati dalle Entrate.
Per aderire alla rottamazione ter è necessario presentare la domanda tramite apposito modello DA-2018 entro il 30 aprile 2019.
La dichiarazione di adesione può essere presentata attraverso le seguenti modalità:
- in via telematica, inviando il modello DA-2018 interamente compilato insieme alla copia del documento d’identità alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di riferimento;
- presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (presenti in tutta Italia ad esclusione della Sicilia) consegnando il modello DA-2018 compilato in ogni sua parte e firmato.
Si informa infine che l’Agenzia delle Entrate Riscossione invierà ai contribuenti la “Comunicazione delle somme dovute” entro il 30 giugno 2019, con l’indicazione dell’importo residuo da pagare insieme agli appositi bollettini a seconda del piano di rate indicato nel modello DA-2018.