Bonus assunzioni Under 35: le nuove agevolazioni per le imprese
Lo scorso 2 agosto 2018, la Commissione Lavoro e Finanze della Camera avrebbe approvato un emendamento che consente di prorogare il bonus assunzioni under 35 fino alla fine del 2020.
Quest’emendamento sembrerebbe introdurre nel nostro ordinamento uno sgravio fiscale nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della Azienda, per i successivi 36 mesi dalla data di assunzione, per le assunzioni per tutti i soggetti under 35.
Il decreto entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019 e avrà validità per il biennio 2019-2020.
Questo incentivo contributivo si va ad aggiungere al decreto già esistente dell’ultima legge di Bilancio 2018, con la novità di una proroga relativamente al limite di età dei 35 anni fino al 2020.
Senza tale proroga, dal prossimo anno il limite d’età fissato dalla legge sarebbe stato di 30 anni, limitando notevolmente le possibilità di utilizzo da parte delle imprese e da parte dei potenzialibeneficiari dell’agevolazione.
Vediamo nello specifico i requisiti del lavoratore, come fruire di tali agevolazioni e quando si decade dal beneficio.
Requisiti del lavoratore
Come già evidenziato il lavoratore deve avere le seguenti caratteristiche:
- non avere compiuti 35 anni
- non essere mai stati assunti a tempo indeterminato da alcun datore di lavoro
Ai fini della individuazione dei requisiti in capo al lavoratore da assumere, non sono motivo di annullamento al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La situazione lavorativa del giovane da assumere può essere verificata con due differenti modalità:
– richiedendo un certificato storico dal Centro per l’impiego;
– attraverso l’apposito applicativo reso disponibile dall’INPS sul proprio portale.
Entrambi i documenti, tuttavia, non hanno valore certificativo poiché potrebbero non essere compiutamente aggiornati o allineati.
Le agevolazioni vedranno riconosciuto uno sgravio del 50% dei contributi previdenziali a loro carico fino ad un massimo di 3000 € a lavoratore di decontribuzione.Da questo importo sono esclusi gli importi dovuti Inail e a titolo di premio.
Le tipologie di contratto che potranno beneficiare di questo tipo di agevolazione, oltre ovviamente il contratto a tempo indeterminato ma anche il contratto a tempo indeterminato di apprendistato professionalizzante stabiliti nel corso del 2018, ovviamente a condizione che il lavoratore abbia un’età inferiore ai 35 anni.
Come fruire delle agevolazioni
L’effettivo avvio della fruizione dello sgravio è subordinata alla emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell’Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 87/2018 che stabilirà le modalità di fruizione dell’esonero.
Per la legittima fruizione del beneficio, è necessario rispettare le condizioni previste dall’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015, che fanno riferimento ai principi generali di fruizione di tutti gli incentivi in materia di lavoro.
Il provvedimento stabilisce che gli incentivi non sono applicabili se l’assunzione viola un obbligo preesistente tra le parti o se viola il diritto di precedenza di un lavoratore, oppure se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.
Quando si decade dal beneficio
Al nuovo incentivo non si applica:
– la condizione aggiuntiva, prevista per l’esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2018, che non consente di accedere all’incentivo ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti economici individuali e collettivi nella medesima unità produttiva;
– la decadenza in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione;
La nuova forma di esonero, inoltre, non prevede l’ipotesi di portabilità dell’incentivo nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati.